Art. 14.
(Interventi fiscali per le attività produttive e professionali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme sulle misure e sugli interventi di riforma fiscale relativi alle attività produttive e professionali connesse allo spettacolo dal vivo. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) interventi di agevolazione fiscale a favore di compagnie, di associazioni e di cooperative dello spettacolo dal vivo;

          b) agevolazioni fiscali per iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo;

          c) norme di defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche destinate alla produzione culturale che non hanno qualità di sponsor;

 

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          d) defiscalizzazione dei prodotti culturali rivolti ad uso sociale e educativo.